1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono:
|
a) |
un contributo dal bilancio generale dell’Unione; |
|
b) |
entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32; |
|
c) |
finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo la regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32 e le disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione; |
|
d) |
contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’ENISA di cui all’articolo 42; |
|
e) |
eventuali contributi volontari degli Stati membri, in denaro o in natura. |
Gli Stati membri che versano contributi volontari ai sensi del primo comma, lettera e), non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.
2. Le spese dell’ENISA comprendono la retribuzione del personale, l’assistenza amministrativa e tecnica, le spese infrastrutturali e di esercizio, nonché quelle conseguenti a contratti con terzi.