Articolo 30 – Struttura del bilancio dell’ENISA

1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono:

a)

un contributo dal bilancio generale dell’Unione;

b)

entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32;

c)

finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo la regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32 e le disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione;

d)

contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’ENISA di cui all’articolo 42;

e)

eventuali contributi volontari degli Stati membri, in denaro o in natura.

Gli Stati membri che versano contributi volontari ai sensi del primo comma, lettera e), non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.

2. Le spese dell’ENISA comprendono la retribuzione del personale, l’assistenza amministrativa e tecnica, le spese infrastrutturali e di esercizio, nonché quelle conseguenti a contratti con terzi.

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