Articolo 39 – Responsabilità dell’ENISA

1. La responsabilità contrattuale dell’ENISA è disciplinata dal diritto applicabile al contratto.

2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’ENISA.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’ENISA è obbligata al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai membri del suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale del personale dell’ENISA nei confronti dell’ENISA è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell’ENISA.

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